L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è disciplinato e legittimato dal Decreto Ministeriale 269/2010. Questo strumento, acronimo di Global Positioning System, consente il posizionamento globale tramite localizzazione satellitare ed è particolarmente utile per agevolare i pedinamenti degli investigatori.
La Normativa di Riferimento
L’articolo 5 del DM 269/2010 autorizza espressamente gli investigatori privati all’utilizzo di strumenti elettronici, come il GPS, per attività di osservazione. Il decreto specifica che “i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.
In pratica, il GPS viene spesso installato sull’autovettura del soggetto da pedinare per monitorarne gli spostamenti in tempo reale. Tuttavia, i dati raccolti tramite GPS — come il tracciato percorso dall’auto o la presenza del veicolo in determinati luoghi — non possono essere considerati una prova diretta in ambito civile o penale, poiché si riferiscono al mezzo e non necessariamente alla persona di interesse.
GPS e Legalità: Cosa Dice la Giurisprudenza
Sin dalla sua introduzione, l’uso del GPS nelle investigazioni private ha sollevato interrogativi sulla sua compatibilità con il diritto alla privacy. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23172/2017, ha confermato la legittimità dell’utilizzo del GPS per il tracciamento degli spostamenti di un soggetto. La sentenza chiarisce che tale attività non richiede autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto non costituisce un’interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né una violazione dell’inviolabilità del domicilio.
La Corte ha sottolineato che il pedinamento tramite GPS rappresenta una forma di monitoraggio tecnologico, distinta dalle intercettazioni disciplinate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Il GPS, infatti, non cattura né immagini né suoni, limitandosi a registrare gli spostamenti di un veicolo, e non è equiparabile agli strumenti di intercettazione.
Inoltre, l’installazione di un dispositivo GPS su un veicolo non integra il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.), poiché non prevede la captazione visiva o sonora. La Cassazione ha ribadito che l’autovettura non è considerata un luogo di privata dimora, escludendo ulteriormente eventuali violazioni legate all’articolo 615 bis.
Accorgimenti per il Rispetto della Privacy
Sebbene l’uso del GPS sia considerato legale, è fondamentale rispettare il diritto alla riservatezza del soggetto monitorato. I dati raccolti, infatti, si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile e sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016).
Il trattamento di queste informazioni deve rispettare i principi di:
- Finalità: Utilizzare i dati esclusivamente per lo scopo dichiarato.
- Conservazione: Limitare i tempi di archiviazione al minimo indispensabile.
- Diffusione: Evitare la divulgazione non autorizzata dei dati.
Gli investigatori privati devono assicurarsi che ogni attività sia conforme alle normative per evitare sanzioni o denunce per violazione della privacy. Una corretta gestione dei dati rafforza non solo la validità delle prove raccolte, ma anche la fiducia dei clienti.
Conclusioni
Il GPS rappresenta un valido supporto tecnologico nelle investigazioni private, ma il suo utilizzo richiede attenzione e competenza per garantire il rispetto delle leggi e dei diritti delle persone coinvolte. Affidarsi a professionisti del settore è essenziale per condurre attività investigative in modo etico e pienamente conforme alla normativa vigente.